Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, convertito, con modificazioni, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, prevede l'equipollenza della laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia «se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università». Ne discende che tale norma attribuisce identico valore legale a titoli di studio conseguiti all'esito di percorsi formativi radicalmente differenti e si pone in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che, per l'abitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato. Nonostante i rilievi sia della maggioranza sia dell'opposizione e la presentazione di apposite proposte emendative, l'imminente scadenza del decreto ne impedì la soppressione in quella sede. Con la presente proposta di legge, volta a sopprimere norma in questione, si intende sanare tale evidente anomalia che, peraltro, non garantisce un'adeguata preparazione professionale, le competenze del professionista né, di conseguenza, la salute dei cittadini. Si deve inoltre considerare

 

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che il corso di laurea in scienze motorie non è aderente al profilo professionale approvato dal decreto del Ministro della salute per la formazione dei fisioterapisti né al curriculum formativo delineato a livello europeo dalla recente direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. La disposizione di esame rende anche inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'università e della ricerca, sulla base di dati regionali.
 

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